Pubblicazione dei redditi 2005

13 Maggio 2008

Mod730Grande scalpore ha suscitato la pubblicazione dei redditi degli italiani del 2005. C’e’ chi e’ pienamente favorevole, e chi e’ assolutamente contrario. D’altra parte, allo stato attuale, c’e’ una legge dello stato che autorizza e sollecita la diffusione di queste informazioni.

Io sono pienamente d’accordo con questa iniziativa. Discutibile e’ il modo in cui sono state rese disponibili le informazioni: sarebbe stato opportuno far accedere ogni contribuente al sito dell’agenzia delle entrate tramite una propria login e inoltre permettere delle ricerche semplici ma non lo scaricamento degli interi elenchi.

Riporto qui l’articolo 69 D.P.R. n. 600/1973 che regolamenta la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

Art. 69 – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

[1] Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente.

[2] Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

[3] Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.

[4] Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

[5] Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

[6] Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 648.

[7] Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici